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Valutazione Ambientale
Strategica
La Direttiva europea 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a
determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei precisi
limiti perché interviene solo quando decisioni dannose per
l’ambiente possono essere già state prese a livello strategico.
Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi
regionali e della pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban
Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la
Valutazione d’Impatto di area vasta, che viene considerato il
progenitore della metodologia della valutazione strategica. In
Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti
Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i
presupposti per l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.
La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli
stati membri dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle
normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati
membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi
più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi
estendere l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per
l’ambiente. La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente "la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente naturale", cosìddetta direttiva VAS, entrata in vigore
il 21 luglio 2001, rappresenta un importante passo avanti nel
contesto del diritto ambientale europeo. A livello nazionale la
direttiva 2001/42 non è stata tuttora recepita, mentre il quadro
normativo di recepimento a livello regionale rivela che solo in
alcune regioni sono state emanate disposizioni riguardanti
l’applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica
con riferimento alla direttiva comunitaria. E' stata svolta a questo
proposito una analisi di confronto regionale di detti atti normativi,
attraverso specifici parametri di confronto, al fine di individuare
gli elementi comuni e le discordanze nelle modalità di attuazione
della direttiva comunitaria in assenza di un decreto nazionale.
La direttiva comunitaria 2001/42/CE si pone come obiettivo quello di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e individua
nella valutazione ambientale strategica lo strumento per
l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile. In tal modo garantisce che gli
effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e
programmi (art. 3), siano presi in considerazione e valutati durante
la loro elaborazione e prima della loro adozione.
La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un
processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative
nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali- in modo che
queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di
ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del
processo decisionale.
In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al
compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e
pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza
della VIA che si applica a singoli progetti di opere.
L’elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva
2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il
proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e
delle scelte di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto
al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei
possibili impatti delle azioni prospettate.
In sostanza la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento:
costruttivo
valutativo
gestionale
di monitoraggio
Quest’ultima funzione di monitoraggio rappresenta
uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva, finalizzato
a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti
derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure
correttive al processo in atto
Tra le altre novità introdotte dalla Direttiva si segnala:
il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi
legittimi e trasparenza nel processo decisionale che si attua
attraverso il coinvolgimento e la consultazione in tutte le fasi del
processo di valutazione delle autorità “che, per le loro specifiche
competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” e
del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter
decisionale;
le consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi qualora si
ritenga che l’attuazione di un piano o programma in fase di
preparazione possa avere effetti significativi transfrontalieri.
In merito, la direttiva segue l’approccio generale della Convenzione
UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero (Convenzione di ESPOO), sottoscritta il 26 febbraio
1991 e entrata in vigore il 10 settembre 1997, che incoraggia le
parti ad attuare i suoi principi anche nelle politiche, piani e
programmi.
Inoltre, nel corso della quinta conferenza ministeriale “Ambiente
per l’Europa” tenutasi a Kiev (ucraina) il 21 maggio 2003 è stato
adottato il testo di protocollo alla Convenzione (Strategic
Environmental Assessment) avente ad oggetto la valutazione
ambientale strategica in ambito transfrontaliero in cui la maggior
parte delle sue disposizioni sostanziali coincidono con gli obblighi
istituiti dalla direttiva con eccezione dell’articolo 13 su
programmazione e legislazione, non trovando riscontro nella
direttiva e a cui la Commissione europea intende dare attuazione
mediante le procedure di valutazione introdotte dalla comunicazione
sulla valutazione d’impatto ( COM(2002) 276 def.), ed in grado di
considerare in una valutazione integrata le componenti economiche,
sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.
La direttiva 2001/42 lascia aperte diverse questioni da implementare
con il recepimento da parte degli Stati membri, quali:
definizione e individuazione delle autorità competenti e/o
ambientali e dei rispettivi ruoli e responsabilità;
definizione della fase di screening dei Piani e Programmi da
sottoporre a Valutazione. La Direttiva si limita infatti a
prescrivere le modalità secondo cui gli stati membri devono
adempiere alla selezione dei P/P (art.3, par.5) e a identificare
nell’Allegato 2 i criteri che ispirano la verifica (criteri di
significatività).
Guido Bissanti
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