Dottore Agronomo Guido Bissanti

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Carta Costituente della Riforma Rurale

 

Carta Costituente della Riforma Rurale

1. Alle attività dell’Agricoltura devono essere destinate le più alte e dignitose attenzioni da parte dello Stato in quanto, attraverso esse, l’Agricoltore garantisce i bisogni di base dello Sviluppo dei Popoli.
2. Per questo motivo gli agricoltori, nell’espletamento della loro attività produttiva, devono essere garantiti e tutelati dalle leggi dello Stato al di sopra delle dinamiche della finanza e del mercato. A tal fine non solo l’agricoltore ma l’intero nucleo familiare dovranno essere oggetto di migliori norme legislative e fiscali che ne garantiscano una soddisfacente presenza nei luoghi.
3. Le attività agricole devono essere improntate al rispetto della Salute dei Popoli e dell’Ambiente, garantendo la fertilità dei terreni e la salubrità dei prodotti alimentari agevolando, a tal fine, l’uso di tecniche idonee.
4. I patrimoni ambientali e genetici sono beni di diritto pubblico; ci impegneremo pertanto a promuovere ogni azione finalizzata all’adozione di provvedimenti che tutelino e garantiscano le varietà, le produzioni e le tipicità locali e la loro tracciabilità.
5. Chiediamo il recupero dei saperi della Tradizione, della Ricerca e della Tecnica al fine di promuovere una nuova cultura della produzione e della sostenibilità sociale ed ambientale; a tal fine sosterremo ogni atto finalizzato alla crescita delle nuove generazioni agricole e dell’assistenza alla produzione agricola.
6. Adotteremo ogni iniziativa utile alla tutela dei Territori Rurali - Patrimonio dell’Umanità - al di sopra degli interessi delle amministrazioni pubbliche e private locali. Dovrà altresì essere rivisto il diritto e le norme che regolano l’istituto ereditario e la costituzione delle unità aziendali.
7. L’uso della Finanza e del Credito Agrario, per le attività agricole, non possono essere considerati alla stregua delle altre attività produttive essendo l’agricoltura fondamento e salvaguardia sociale ed ambientale.
8. La formazione dei prezzi agricoli va sottoposta al controllo dello Stato che ne regolamenterà i valori aggiunti e gli incrementi al fine di contenere le sperequazioni e le speculazioni.
9. Agli agricoltori, per la loro particolare caratteristica, nell’adempimento delle leggi e delle norme dello stato, deve essere garantita la massima presenza in azienda e nei luoghi di lavoro, derogando ai sistemi amministrativi le soluzioni, le responsabilità e gli atti autorizzativi opportuni.
10. Gli scambi commerciali, soprattutto nel settore agroalimentare, devono essere sottoposti ad un sistema di norme che ne regolino i flussi, in presenza di reali deficit locali, e comunque sempre e solo in funzione di comprovate rispondenze ad alti standard qualitativi: etici, ecologici e sanitari.

Guido Bissanti

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