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Carta
Costituente della Riforma Rurale
1. Alle attività dell’Agricoltura devono essere
destinate le più alte e dignitose attenzioni da parte dello Stato in
quanto, attraverso esse, l’Agricoltore garantisce i bisogni di base
dello Sviluppo dei Popoli. 2. Per questo motivo gli agricoltori,
nell’espletamento della loro attività produttiva, devono essere
garantiti e tutelati dalle leggi dello Stato al di sopra delle
dinamiche della finanza e del mercato. A tal fine non solo
l’agricoltore ma l’intero nucleo familiare dovranno essere oggetto
di migliori norme legislative e fiscali che ne garantiscano una
soddisfacente presenza nei luoghi. 3. Le attività agricole devono
essere improntate al rispetto della Salute dei Popoli e
dell’Ambiente, garantendo la fertilità dei terreni e la salubrità
dei prodotti alimentari agevolando, a tal fine, l’uso di tecniche
idonee. 4. I patrimoni ambientali e genetici sono beni di diritto
pubblico; ci impegneremo pertanto a promuovere ogni azione
finalizzata all’adozione di provvedimenti che tutelino e
garantiscano le varietà, le produzioni e le tipicità locali e la
loro tracciabilità. 5. Chiediamo il recupero dei saperi della
Tradizione, della Ricerca e della Tecnica al fine di promuovere una
nuova cultura della produzione e della sostenibilità sociale ed
ambientale; a tal fine sosterremo ogni atto finalizzato alla
crescita delle nuove generazioni agricole e dell’assistenza alla
produzione agricola. 6. Adotteremo ogni iniziativa utile alla
tutela dei Territori Rurali - Patrimonio dell’Umanità - al di sopra
degli interessi delle amministrazioni pubbliche e private locali.
Dovrà altresì essere rivisto il diritto e le norme che regolano
l’istituto ereditario e la costituzione delle unità aziendali. 7.
L’uso della Finanza e del Credito Agrario, per le attività agricole,
non possono essere considerati alla stregua delle altre attività
produttive essendo l’agricoltura fondamento e salvaguardia sociale
ed ambientale. 8. La formazione dei prezzi agricoli va sottoposta
al controllo dello Stato che ne regolamenterà i valori aggiunti e
gli incrementi al fine di contenere le sperequazioni e le
speculazioni. 9. Agli agricoltori, per la loro particolare
caratteristica, nell’adempimento delle leggi e delle norme dello
stato, deve essere garantita la massima presenza in azienda e nei
luoghi di lavoro, derogando ai sistemi amministrativi le soluzioni,
le responsabilità e gli atti autorizzativi opportuni. 10. Gli
scambi commerciali, soprattutto nel settore agroalimentare, devono
essere sottoposti ad un sistema di norme che ne regolino i flussi,
in presenza di reali deficit locali, e comunque sempre e solo in
funzione di comprovate rispondenze ad alti standard qualitativi:
etici, ecologici e sanitari.
Guido Bissanti
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